Effetti pensionistici derivanti dagli incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Sospensione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia del personale sanitario collocato in quiescenza a seguito di conferimento di incarichi retribuiti di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2,
introdotto, in sede di conversione, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29. Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 con i redditi da lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità, nonché degli operatori sociosanitari ai sensi dell’articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Disposizioni in materia di cumulabilità tra redditi e pensioni nei confronti dei medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza assunti con contratto in somministrazione per concorrere allo svolgimento dell’attività di profilassi vaccinale alla popolazione di cui all’articolo
1, comma 461, della legge n. 30 dicembre 2020, n. 178.
Comunicazione FNOMCeO n. 93 in allegato.