Nel D.Lgs. 101/20 l’odontoiatra viene ricompreso nella definizione di medico specialista per l’attività complementare in quanto può svolgere attività diagnostico-terapeutica della radiologia complementare.
L’art. 7, comma 1, n. 38, del D.Lgs. 101/2020 definisce l’“esercente” come una persona fisica o giuridica che ha la responsabilità giuridica ai sensi della legislazione vigente ai fini dell’espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni.
L’odontoiatra, può quindi ritenersi un esercente oltre che responsabile dell’impiego delle apparecchiature in questione.
É consentita la detenzione di apparecchiature radiologiche presso lo studio odontoiatrico con utilizzo in regime di radiologia complementare, quindi per lo scopo diagnostico previsto per la specifica attività clinica dell’odontoiatra operante.
Comunicazione in allegato.