Come comunicato nella precedente newsletter, il recente aggiornamento della normativa nazionale ha confermato quanto già precedentemente in vigore riguardo al divieto di informazione sanitaria promozionale.
In modo particolare sottolineiamo che, nell’ambito delle comunicazioni informative di natura sanitaria, non è consentito citare offerte, sconti e promozioni. Quindi, ad esempio, non è permesso citare prime visite mediche gratuite, né accertamenti gratuiti o scontati compresi in un percorso di cura o preliminari a questo.
Ciò vale sia per i singoli iscritti che per le strutture sanitarie autorizzate. In quest’ultimo caso, responsabile della pubblicità sanitaria è il Direttore Sanitario o del Diretto Sanitario Servizi Odontoiatrici, anche per i comunicati che riguardino soltanto singole attività o singoli professionisti operanti nel presidio sanitario.
In caso di violazione, la legge prescrive che il potere di vigilanza e dunque di sanzione sia di pertinenza degli Ordini professionali.
Invitiamo pertanto tutti gli iscritti interessati a prestare assoluta attenzione alla normativa in pubblicità sanitaria e a mantenere le comunicazioni nei limiti consentiti.
Nel corso dei prossimi mesi adotteremo iniziative per approfondire ulteriormente le informazioni concernenti questo argomento.
E’ possibile scaricare il regolamento ordinistico, che altro non è che la raccolta delle norme e delle leggi vigenti, in materia di pubblicità sanitaria al seguente link.
Il Vicepresidente
Dott. Pietro Ragni