OMCeO
Reggio Emilia

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia

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Il sistema di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.)

L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.

La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta.

Destinatari della Formazione Continua sono i professionisti sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva.
I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità (artt. 19 e 30 CDM).

Il programma ECM prevede l’attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per le professioni sanitarie e, ove presenti, per discipline/specialità mediche.
I crediti ECM sono indicatori della quantità e della qualità della formazione/apprendimento effettuata dai professionisti sanitari in occasione di attività E.C.M. L’accreditamento consiste nell’assegnazione all’evento di un certo numero di Crediti formativi E.C.M., che sono formalmente riconosciuti ai partecipanti all’evento.

L’iscrizione all’Ordine professionale e l’esercizio dell’attività sanitaria comportano l’obbligo di acquisire i crediti formativi E.C.M. Sono previsti esoneri ed esenzioni da tale obbligo, definiti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Gli organizzatori delle iniziative accreditate ECM hanno il compito di riconoscere i crediti ECM ai partecipanti, a seguito dell’accertamento dell’apprendimento e della frequenza alla durata dell’attività formativa. Sono inoltre riconosciuti crediti ECM ai responsabili scientifici, ai docenti/tutor e ai moderatori del programma formativo. I crediti ECM sono validi su tutto il territorio nazionale. Possono organizzare eventi che rilasciano ECM solo gli enti accreditati definiti “Provider”, cioè agenzie formative riconosciute e certificate come idonee da un punto di vista scientifico e organizzativo. I provider sono certificati da AgeNaS (provider nazionali) o dalle Regioni e Province Autonome (provider regionali); il loro elenco è contenuto nell’Albo Nazionale dei Provider (gestito dalla CNFC).

L’OMCeO di Reggio Emilia ha aderito al Partenariato sottoscritto con la propria Federazione Nazionale e denominato “FNOMCeO / OMCeO in Rete”, finalizzato alla organizzazione e alla erogazione di eventi formativi residenziali accreditati ECM tramite il percorso nazionale.

L’OMCeO di Reggio Emilia sostiene l’attività formativa residenziale e di formazione sul campo del proprio organo culturale Società Medica Lazzaro Spallanzani, che è Provider Nazionale Standard ECM n. 959 e certificato ISO 9001:2015 (sistema qualità).

Riferimenti normativi
Il Programma nazionale ECM ha preso avvio nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità

L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 ha stabilito l’organizzazione e le regole per la Governance del sistema E.C.M. del triennio 2008-2010.
Dal 1 gennaio 2008 la gestione del programma di E.C.M., fino ad allora competenza del Ministero della Salute, è trasferita ad AgeNaS (Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali) all’interno della quale è istituita la Commissione Nazionale per la Formazione Continua. Il successivo Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012 le ha parzialmente modificate per il triennio 2011-2013.
Con la Determina della CNFC del 17/07/2013 sono state date alcune precisazioni in merito alla normativa.

Con l’Accordo del 2 febbraio 2017 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento “La formazione continua nel settore Salute”, unitamente all’allegato “criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” che costituisce parte integrante dello stesso.

L’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 (link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/23/17A07862/sg) detta le attuali regole del sistema ECM.

Il 1 gennaio 2019 è entrato in vigore il Manuale sulla Formazione continua del professionista sanitario (https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/manuale-sulla-formazione-continua-del-professionista-sanitario-03-2024.pdf), attualmente nella Revisione 2.0 del 25/03/2024, che contiene la disciplina nazionale E.C.M. stabilita dalla Commissione nazionale per la formazione continua specificatamente rivolta al professionista sanitario.

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione dell’  8 novembre 2023, ha approvato la delibera n. 2/2023 sull’obbligo formativo per il triennio 2023/2025 (link https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/obbligo-formativo-signed-signed.pdf), che stabilisce l’obbligo formativo per il triennio 2023-2025 pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Flessibilità per l’acquisizione dei crediti ECM
Nella riunione della CNFC del 7 luglio 2016 è stata approvata una Delibera (link https://ape.agenas.it/documenti/normativa/delibera_CNFC_7_luglio_2016.pdf) sulle modalità per il soddisfacimento dell’obbligo formativo. In particolare, a tutti gli operatori verranno applicate le disposizioni previste per i liberi professionisti, dando la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile (senza vincoli di minimo e massimo annui).

La Commissione Nazionale E.C.M. ha stabilito in 150 crediti il debito formativo complessivo per il triennio 2023-2025.

Si rende noto che tale debito formativo può variare in funzione del calcolo del debito formativo individuale triennale, in base ai bonus applicati e alle riduzioni per esoneri/esenzioni

Si ricorda che la prima iscrizione all’Albo nel corso dell’anno obbliga il professionista della Sanità ad acquisire i crediti E.C.M. a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel corso della riunione del 24 aprile 2024 (Delibera n. 6/2024 link https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/delibera-n-6-delibera-in-materia-di-spostamento-dei-crediti.pdf) ha modificato la Delibera n. 2/2023 in materia di spostamento crediti, in quanto l’acquisizione dei crediti formativi relativi al recupero del triennio 2020-2022 rimane consentita fino al 31 dicembre 2023, ma non più necessariamente in relazione allo svolgimento di corsi residenziali o FAD con “data di fine evento” al 31 dicembre 2023. Il professionista potrà utilizzare per il recupero anche i crediti conseguiti tramite corsi la cui data di fine sia successiva al 31 dicembre 2023, fermo restando che l’evento deve essere stato concluso e superato dal discente entro la data medesima. Inoltre, il termine per lo spostamento di tali crediti è stato prorogato al 31 dicembre 2025 (termine precedente 30 giugno 2024).

Per conoscere e monitorare la propria posizione ECM occorre accedere all’area riservata Co.Ge.A.P.S. (link https://application.cogeaps.it/login/) tramite SPID. Nella propria area riservata Co.Ge.A.P.S. il professionista può autodichiarare la formazione individuale svolta (autoformazione, attività formativa svolta all’estero, pubblicazioni scientifiche…) e le eventuali posizioni di esonero ECM per altra attività formativa svolta, come corso di specializzazione, corso di formazione specifica in medicina generale, ecc o di esenzione (congedo maternità e paternità, malattia, pensionamento, ecc). Gli allegati utili sono reperibili sul portale Co.Ge.A.P.S., oppure al seguente link http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx alla voce “Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario” o nella sezione modulistica del sito dell’Ordine www.odmeo.re.it

Presso l’OMCeO di Reggio Emilia è attivo lo sportello ECM dedicato agli Iscritti per consulenza telefonica, via e-mail e in presenza (previo appuntamento) nei seguenti giorni e orari: martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 e giovedì mattina dalle 10.00 alle 13.00.

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