In merito alla comunicazione di svolgimento di attività sanitaria, si precisa quanto segue:
– le strutture sanitarie (in prevalenza studi medici e delle altre professioni sanitarie) precedentemente non soggette ad alcuna forma di autorizzazione all’esercizio, sono soggette all’obbligo di Comunicare al Comune competente per territorio lo svolgimento della loro attività sanitaria. Si tratta degli studi medici e di altre professioni sanitarie non soggette ad autorizzazione dell’attività sanitaria in quanto caratterizzate da minore complessità clinica ed organizzativa rispetto alle strutture soggette ad autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria (LR 22/2019 art. 7 c. 3). In sostanza si tratta delle tipologie di strutture sanitarie (studi) non elencati in tabella 1 o non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 8/ter, c. 2, D.Lgs. 502/92.
Dalla Regione è stata annunciata una proroga della scadenza per presentare queste richieste, per ora fissata al 19.03.2024, ma non ne conosciamo ancora i termini che comunicheremo appena disponibili.
Per una migliore interpretazione dell’adempimento, riportiamo il link con tutte le informazioni utili e la modulistica necessaria:
Autorizzazione dell’attività sanitaria — Salute (regione.emilia-romagna.it)