Detrazioni, contanti, eccezioni e Sistema TS…facciamo il punto sulle novità che ci riguardano:
La Legge di bilancio 2020 (legge 160 del 27.12.2019) cambia le regole previste per il recupero delle spese detraibili (dal pagamento di quanto dovuto ai fini IRPEF), quali ad esempio le spese mediche.
La Legge di bilancio 2020 (legge 160 del 27.12.2019) cambia le regole previste per il recupero delle spese detraibili (dal pagamento di quanto dovuto ai fini IRPEF), quali ad esempio le spese mediche.
Per recuperare le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (e altre disposizioni normative) dall’1/1/2020 non si possono più utilizzare i contanti.
Queste comprendono oltre le spese mediche anche a titolo di esempio quelle:
Veterinarie , Funebri, Frequenza scuole e università, Assicurazioni rischio morte, Erogazioni liberali, Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi, Affitti studenti universitari, Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza, Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
Per poterle detrarre, infatti, “…serve necessariamente il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni. Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili…”
con due sole eccezioni:
– l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Si ricorda inoltre che dal 1/7/2020 il limite all’utilizzo del contante scende da 3mila a 2 mila euro. Nel 2022 scenderà ancora a mille. Sarà quindi possibile “pagare” in contanti un professionista o una azienda fino a 1.999 euro. Da 2.000 euro sarà necessario l’utilizzo di strumenti tracciabili.
Legge 19 dicembre 2019, n. 157 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
Articolo 15 (Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria) L’articolo 15 estende al periodo d’imposta 2020 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, già previsto dalla normativa vigente per il periodo d’imposta 2019 nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Si stabilisce inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS adempiono all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS. Più in dettaglio, il comma 1 estende al 2020 la disciplina transitoria che esonera dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che inviano i dati al Sistema TS (ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata) nonché i soggetti che pur non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS emettono fatture comunque relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.