Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto con il quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze ha stabilito tra l’altro che possono beneficiare dell’indennità una tantum i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
Per ulteriori informazioni consultare la comunicazione n.176 in allegato.