Comunicazione N. 68
Si ritiene importante evidenziare l’articolo 34 del Decreto legge in oggetto (Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini), il quale al comma 1 prevede che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea.