Care colleghe e colleghi, faccio mie le osservazioni del Presidente Nazionale CAO Dott. Raffaele Iandolo.
Con la sentenza 17703/2020, il Consiglio di Stato, facendo seguito ad una precedente sentenza del Tar Emilia Romagna (1061/2014), ha confermato che l’igienista dentale deve agire solo in compresenza con l’odontoiatra e non è quindi possibile per l’igienista aprire uno autonomamente un proprio studio, pur riconoscendo espressamente l’autonomia professionale dell’igienista nelle attività di sua stretta pertinenza da eseguire comunque su indicazione dell’odontoiatra stesso.
documento in oggetto, che vi allego. (DOWNLOAD)
Un caro saluto Pres.CAO Dr.Fulvio Curti