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Reggio Emilia

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia

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Cos'è l'ordine

Gli Ordini dei Medici furono istituiti dal Governo Giolitti, con legge istitutiva n. 455 del 10 luglio 1910. Dopo la soppressione da parte del regime fascista nel marzo 1935, trasferendone funzioni e compiti al Sindacato fascista di categoria, gli stessi furono ricostituiti dall’Assemblea Costituente con D.L.C.P.S. del 13 settembre 1946, n.233 il cui regolamento di esecuzione veniva approvato con D.P.R. n.221 del 5 aprile 1950.

Gli Ordini dei Medici mutarono la loro denominazione giuridica nell’anno 1985, diventando “Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri” a seguito della emanazione della legge 14 luglio 1985, n.409, che, recependo e dando attuazione alle direttive CEE n.78/686 e n.78/687, relative all’istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (D.P.R. 28 febbraio 1980, n.135), istituiva la professione di odontoiatra, creando un Albo degli Odontoiatri nell’ambito dell’Ordine dei Medici. In pratica, si realizzava un sistema di convivenza, in un unico ordinamento, di due Albi professionali con la conseguente istituzione, all’interno del Consiglio Direttivo, della Commissione per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e della Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri quali organi collegiali, dotati di specifiche competenze istituzionali.

La Legge 11 gennaio 2018, n. 3 (cd Legge Lorenzin) detta le regole di riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie.

L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è oggi un Ente di Diritto Pubblico, dotato di una propria autonomia gestionale e decisionale, posto sotto la vigilanza del Ministero della Salute e coordinato nelle sue attività istituzionali dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

La natura di Ente Pubblico garantisce una tutela per il Cittadino: l’Ordine ha infatti il compito di verificare che gli iscritti agli Albi siano in possesso dei titoli necessari allo svolgimento delle due professioni e che l’esercizio delle stesse avvenga secondo principi di correttezza e decoro.
L’Ordine è retto da un Consiglio Direttivo che viene eletto ogni 4 anni dalla assemblea degli Iscritti.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Ordine.
E’ strutturato a livello provinciale.
Tutti i Medici e gli Odontoiatri sono obbligatoriamente iscritti ai relativi Albi per poter svolgere la professione.

Compiti  istituzionali dell’Ordine

  • promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;
  • verificano il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;
  • assicurano un adeguato sistema di informazione sull’attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  • partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all’esame di abilitazione all’esercizio professionale;
  • rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell’esame di abilitazione all’esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l’adozione di disposizioni regolamentari;
  • concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che possano interessare l’Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all’estero;
  • vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

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